Copertura assicurativa
Assicurazione in forma Collettiva per la responsabilità Civile, Responsabilità Medica, Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità del Datore di Lavoro (RCO)
DENOMINAZIONE IMPRESA CHE PRESTA LA COPERTURA ASSICURATIVA
BHEI Italia – Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l’Italia;
Sede legale: Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS: N° I.00163 in data 15.3.2019;
Codice IVASS Impresa: D964R;
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 2559035 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano;
Codice Fiscale e Partita IVA: 10799540967
CONTRAENTE
A.I.O.P. – ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA’ PRIVATA
Sede legale: VIA LUCREZIO CARO, 67 - 00193 ROMA (RM)
Codice Fiscale o Partita IVA: 80202430585.
ASSICURATO
NAMUR S.R.L.,
Sede legale: Via G. Mantellini, 3 - 00179 Roma (RM);
Codice Fiscale o Partita IVA: 07715081001.
CONTRATTO
POLIZZA RCT/O N° 2021RCG00030-1102229:
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N° 1102259.
Periodo di Validità della Garanzia:
- Effetto: Dalle ore 00:01 del 01.01.2021;
- Scadenza: Alle ore 00:01 del 01.01.2022;
- Data Retroattività: Ore 00:01 del 30.09.2003;
- Limite dell’Indennizzo per Risarcimento (Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità del Datore di Lavoro): EUR 5.000.000;
- Sottolimite dell’Indennizzo per Covid-19: EUR 500.000 per sinistro e in aggregato annuo;
- Sottolimite dell’Indennizzo per Fatto Doloso di Persone delle quali l’Assicurato deve rispondere (Responsabilità Civile verso Terzi): EUR 2.000.000 per anno;
- Limite Aggregato dell’Indennizzo (Responsabilità Civile verso Terzi): EUR 5.000.000 per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all’anno;
- Sottolimite dell’Indennizzo per persona (Responsabilità Civile del Datore di Lavoro): EUR 1.500.000 per ogni persona;
- Limite aggregato dell’indennizzo (responsabilità civile del datore di lavoro): EUR 5.000.000 per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all’anno;
- Sottolimite dell’Indennizzo (per Infezione H.I.V.): EUR 1.000.000 per ogni periodo assicurativo annuo e per entrambe le garanzie R.C.T./R.C.O;
- Altri Sottolimiti dell’Indennizzo: Vedi Art. 1 A) delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”;
- Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento da RC Sanitaria: Scoperto 20% minimo EUR 5.000,00 massimo EUR 50.000,00.
ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONTRAENTE
Poliambulatorio multidisciplinare con attività di diagnostica, centro dialisi, laboratorio analisi e visite specialistiche. Si intendono richiamate nella descrizione del rischio tutte le attività esercitate dalla Struttura durante il periodo di retroattività indicata nel certificato.
CLAUSOLE CHE DETERMINANO LA COPERTURA ASSICURATIVA
DESCRIZIONE DEL RISCHIO – ATTIVITÀ ASSICURATA
La garanzia è operante per quanto previsto dall’Art.1 (oggetto dell’assicurazione) in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale integrata da quanto previsto dallo statuto e successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte anche regionale, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, sia per fatto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge, a condizione che l’attività venga svolta in conformità a quanto previsto dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, connesse e collegate comunque ed ovunque (nei limiti dell’Art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione) svolte nessuna esclusa né eccettuata. Per ogni singola applicazione alla presente polizza collettiva saranno operanti i seguenti massimali:
MASSIMALI ASSICURATI
R.C.T.
- Euro 5.000.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno con il sottolimite di:
- Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- Euro 5.000.000,00 per ogni persona - fermo il massimale per sinistro e per anno;
- Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali - fermo il massimale per sinistro e per anno;
R.C.O.
- Euro 5.000.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno e per ogni sinistro con il sottolimite di:
- Euro 1.500.000,00 per ogni persona - fermo il massimale per sinistro e per anno.
LIMITE DI INDENNIZZO PER INFEZIONE H.I.V. (sottolimite del massimale)
In caso di sinistro direttamente o indirettamente connesso con infezione da H.I.V. comprese le relative conseguenze che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), il massimo risarcimento non potrà superare Euro 1.000.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo sia che impegni entrambe le garanzie R.C.T./R.C.O. (compreso quanto previsto per le Malattie Professionali, quando operante, la suddetta estensione di garanzia), oppure una sola di esse.
LIMITE DI INDENNIZZO PER COVID-19 (sottolimite del massimale)
Tutte le richieste di risarcimento, sia per sinistri R.C.T. e R.C.O., che siano dovute, derivate, causate, risultanti da o connesse, anche solo in parte a:
- Coronavirus 2 (Sars-Cov-2) e/o ogni sua mutazione, ceppo, evoluzione o variazione;
- Sindrome respiratoria acuta e varianti patologiche connesse (Covid-19) dovute a Coronavirus 2 e/o ogni sua mutazione, evoluzione o variazione;
- qualsiasi sindrome, condizione, patologia o infezione:
- da virus quali quelli indicati nei precedenti punti 1) e/o 2) e/o ad ogni loro mutazione, evoluzione o variazione; e/o
- da virus simili e/o analoghi a quelli indicati nei precedenti punti 1) e/o 2), comunque denominati, e/o ad ogni loro mutazione, evoluzione o variazione;
sono soggette a S.I.R., limite per sinistro e annuale aggregato come indicato nel Certificato di Assicurazione.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione.
A) La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell’attività descritta in polizza a condizione che le attività esercitate dall’Assicurato siano svolte in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana ed europea di volta in volta applicabile e previo ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni previsti da tali normative.
A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, si precisa che l’assicurazione vale per la responsabilità civile,
derivante:
- da colpa grave dell’Ente Assicurato e/o da fatto doloso e/o colposo di persone delle quali deve rispondere. La garanzia per fatto doloso è prestata fino ad un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 per anno oltre il quale il danno non è indennizzabile.
- dall’esercizio di altri enti e/o istituti che comunque rientrano nell’ambito istituzionale dell’Ente Assicurato;
- dalla proprietà, uso e/o custodia di beni mobili ed immobili connessi all’attività comunque destinati, nonché dei loro impianti fissi.
- L’operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini con alberi ad alto fusto, piante, antenne, insegne, recinzioni, cancelli, strade e quant’altro di strutture, attrezzature, impianti ed opere di cui all’attività assicurata;
- fatti cagionati da terzi (es. visitatori, utenza ecc.) di cui l’Assicurato debba rispondere;
- dalla committenza di lavori e/o servizi in genere;
- all’erogazione di servizi fuori sede svolti da personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati nonché per i danni in itinere subiti dal personale e/o collaboratori stessi;
- da circolazione (compresi i terzi trasportati) su strade ad uso pubblico o aree equiparate dei veicoli a motore non soggetti all’obbligo di assicurazione obbligatoria R.C.A. di cui alla legislazione vigente. La garanzia è espressamente estesa anche ai rischi di circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore;
- da perdite patrimoniali imputabili a interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente estensione prevede un massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00 ed è prestata con uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00;
- da furto, sottrazione, distruzione o deterioramento di cartelle cliniche, analisi e documentazione sanitaria in genere, comprese le responsabilità di cui al successivo punto t), e secondo quanto disciplinato al successivo punto hh);
- a terzi in conseguenza della omessa o errata diagnosi prenatale da cui derivi la lesione del diritto all’interruzione di gravidanza di cui all’Art. 4 della legge 22.05.1978,n.194, con un limite di risarcimento pari al 25% del massimale per sinistro e periodo di assicurazione;
- dalla detenzione e uso di fonti radioattive necessarie all’attività dell’Assicurato;
- dall’uso delle attrezzature in proprietà e/o uso all’Assicurato ovunque collocate;
- dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi;
- dall’esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostica, terapeutica, anche se di proprietà di terzi; dall’impiego a scopi terapeutici e diagnostici di apparecchi a raggi x e di altre apparecchiature;
- dall’esistenza e dall’esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla errata o inesatta elaborazione, compilazione o consegna di esiti e referti clinici;
- dalla somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi, direttamente o tramite enti o persone convenzionate; si intendono comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi;
- dalla preparazione e/o somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili anche distribuiti con macchine automatiche proprie o di terzi; si intendono comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi;
- dalle attività svolte dal proprio personale, nell’ambito di apposite convenzioni, anche per prestazioni di attività di consulenza, formazione e aggiornamento, stipulate con soggetti pubblici e privati. La garanzia si estende ai frequentatori anche in assenza di apposita convenzione;
- all’Assicurato dal “servizio di protezione e prevenzione” ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. nr. 81/2008 e successive modifiche;
- dall’applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 193 e del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) e successive modifiche. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Ente Assicurato ai sensi di legge per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali degli assistiti o dei pazienti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte direttamente all’Assicurato o all’ente di appartenenza per fatti dell’Assicurato stesso. Per perdite patrimoniali si intende convenzionalmente il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a Euro 100.000,00.
- dall’attività intramoenia del personale medico e paramedico, compresa in quanto da equipararsi all’attività di dipendente, anche se svolta presso strutture esterne all’Ente assicurato e con esso collegate e/o convenzionate;
- agli addetti ai centri di trasfusione nello svolgimento delle loro mansioni, nonché all’Assicurato per danni corporali cagionati a terzi durante il periodo di efficacia della garanzia in conseguenza della distribuzione e/o dell’utilizzazione del sangue, dei suoi preparati o derivati, purché le relative richieste di risarcimento pervengano all’Assicurato e di esse l’assicurato faccia denuncia, nel rispetto delle condizioni previste in polizza in caso di sinistro, durante il periodo di validità del contratto.
- L’assicurazione è altresì operante, con il limite di Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro e per periodo di assicurazione annuo, per i danni provocati a terzi dalla insorgenza o aggravamento della malattia AIDS.
Restano comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario del sangue, dei suoi preparati o derivati, qualora acquistati o preparati da terzi o, comunque, non provenienti da prelievi effettuati nei centri di trasfusione dell’Ente Assicurato;
connessa:
- L’assicurazione è altresì operante, con il limite di Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro e per periodo di assicurazione annuo, per i danni provocati a terzi dalla insorgenza o aggravamento della malattia AIDS.
- ai danni derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni. L’assicurazione è operante a condizione che l’Assicurato abbia designato le figure professionali previste dal D.lgs. nr. 81/2008;
- all’erogazione nell’ambito delle proprie strutture sanitarie di tutte le prestazioni diagnostico terapeutiche, medico chirurgiche;
- all’organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, nonché partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, sia all’interno che all’esterno dei locali di proprietà od in uso all’Ente assicurato, con partecipazione di terzi, compreso il rischio derivante dall’organizzazione di visite guidate e compreso l’eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stands ed ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
- alle attività ricreative aziendali e sportive comprese riunioni del circolo aziendale;
conseguente:
aa) a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura per fatto improvviso, accidentale derivante dall’attività descritta in polizza.
La presente estensione prevede un massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 250.000,00 ed è prestata con uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 5.000,00 e un massimo non indennizzabile di Euro 20.000,00.
bb) al conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi; inoltre per l’eventuale responsabilità per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti (eseguite da terzi), che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento di qualsiasi natura, a condizione che l’evento sia derivato da fatto accidentale ed il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
La presente estensione prevede un massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 250.000,00 ed è prestata con uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 5.000,00 e un massimo non indennizzabile di Euro 20.000,00;
per i danni:
cc) materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell’Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00 e con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro 250.000,00;
dd) cagionati a terzi, a norma dell’Art. 2049 del C.C., compresi i trasportati, in relazione alla guida di veicoli purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato, o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati;
ee) cagionati alle cose temporaneamente in consegna, custodia o comunque detenute dall’Assicurato e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
A titolo di massima sicurezza contrattuale, la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all’Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi, rimossi con mezzi, appositamente attrezzati, di proprietà dell’Ente e/o di terzi con essa convenzionati. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni automezzo danneggiato;
ff) provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle suddette operazioni. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni evento;
gg) a condutture e impianti sotterranei di terzi, da franamento, cedimento o vibrazioni del terreno. La presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.000,00 per ogni evento;
hh) dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti e/o gli ospiti, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi sanitari dell’Assicurato, consegnate o non consegnate, nonché perdita accidentale di protesi dentarie e oggetti di stretto e indispensabile uso personale dei ricoverati.
Tale garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento pari a Euro 1.000,00 e per anno assicurativo pari a Euro 150.000,00;
ii) causati ai veicoli di terzi, compresi i dipendenti, che si trovino in sosta nelle aree di pertinenza e/o gestite dall’Assicurato, fatta esclusione per i danni da furto, incendio, mancato uso o disponibilità; la presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.000,00 per ogni evento;
jj) verificatisi nell’ambito delle proprie strutture sanitarie, utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte di istituzioni formative, di cliniche universitarie o di istituti a carattere scientifico, nonché verificatisi nell’ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti enti e/o da operatori sanitari, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, convenzionati con l’Ente stesso;
B) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 numero 1124 e dell’Art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o a rapporto di lavoro a progetto o interinali addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e nel D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori sopra descritti per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente o un danno biologico o un danno superiore a quello indennizzato dall’INAIL. La presente estensione viene espressamente prestata senza alcuna franchigia a carico dell’Azienda.
Tanto l’Assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o Enti similari ai sensi dell’Art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222 e dall’INAIL di cui al precedente punto 1).
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale all’INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L’assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Art. 4 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione RCT non comprende i danni:
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; nonché i danni da impiego di aeromobili e natanti;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all’Art. 1 punto bb);
- derivanti da pretese per mancata rispondenza dell’intervento di chirurgia estetica all’impegno di risultato estetico assunto dall’Assicurato;
- da furto ad eccezione di quanto previsto all’Art. 1 comma i e hh);
- provocati a seguito di attività di sperimentazione clinica ad eccezione di attività di sperimentazione non interventistica (studi osservazionali) come definiti nella Circolare Ministeriale n.6 datata 2 settembre 2002.
- da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato, relativamente alle prestazioni di natura medica e/o infermieristica, senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l’attività assicurata;
- da mancata acquisizione del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza, salvo quanto espressamente previsto al punto u) dell’Art. 1 - “Oggetto dell’assicurazione”;
- i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata e di fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata qualora ubicati al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano.
- Coperti ai sensi dell’Art. 1 B).
- derivanti da eventi occorsi in data precedente al decennio o, se antecedente, alla data di retroattività indicata nel Certificato di Assicurazione di ciascun Assicurato.
- Qualsiasi perdita o danno causato dall’adozione di un medicinale, farmaco, prodotto parafarmaceutico e/o protesi difettoso/a, prescritto o fornito dall’Assicurato.
- Qualsiasi danno derivante dalla perdita dei dati dei pazienti come pure qualsiasi perdita di dati elettronici, qualsiasi interruzione dell’attività lavorativa e qualsiasi blocco/interruzione tecnologico del sistema incluso qualsiasi danno cagionati ai pazienti trattati con dispositivi medici o strumenti di qualsiasi tipo con un collegamento on-line, se causati da qualsivoglia accesso non autorizzato e/o dall’uso non autorizzato dei sistemi informatici dell’Assicurato, anche nel caso di scelta e/o di uso non sicuro di password.
Le assicurazioni RCT e RCO non comprendono i danni: - da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) salvo quanto previsto all’Art. 1 punto k;
- derivanti dalla detenzione o dall’impiego dell’amianto.
Art. 14 – Malattie Professionali
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro comprende le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, con esclusione delle patologie da amianto o da silicio. L’estensione è operativa a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di efficacia della polizza purché denunciate entro 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della stessa o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro qualora antecedente la data di cessazione della polizza.
La garanzia non vale:
- per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
- all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato;
- all’intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale all’INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Art. 15 – Responsabilità Civile Personale
La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dei dipendenti designati come “responsabili del servizio di protezione e prevenzione”, dei dirigenti, dei quadri, dei dipendenti nonché del personale con contratto di lavoro di parasubordinazione (a mero titolo esemplificativo: collaborazione coordinata e continuativa o a progetto) e/o interinale ed altresì, con rapporto professionale occasionale (ad esclusione del personale Esercente la Professione Sanitaria di cui al successivo Art. 16) con l’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali e ciò entro i limiti dei massimali previsti per le garanzie RCT/O.
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all’Assicurato, nonché alla responsabilità personale del personale di cui sopra, per l’attività che gli stessi svolgono presso altre strutture sanitarie - a condizione che le attività esercitate dal personale siano svolte in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana ed europea di volta in volta applicabile e previo ottenimento dei necessari permessi e autorizzazioni previsti da tali normative - in virtù di convenzioni stipulate con l’Assicurato, ferma restando l’estensione territoriale prevista all’Art. 2 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale della presente Polizza Collettiva.
Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali sopra previsti che restano ad ogni effetto unici anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l’Assicurato o fra di loro.
Per i soggetti di cui al primo e secondo capoverso del presente articolo è fatto salvo il diritto di rivalsa della Società e quello di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916, comma 1, C.C. solo per fatti da loro cagionati con dolo o colpa grave, nei limiti stabiliti dall’Art. 9, comma 6, Legge N. 24/2017, fermo l’obbligo per gli stessi di stipulare una specifica polizza assicurativa per la Colpa Grave di cui all’Art. 10, comma 3, Legge N. 24/2017.
Art. 16 – Personale Sanitario esercente la professione sanitaria non dipendente
Premesso che l’Assicurato si avvale anche dell’opera di Esercenti la professione sanitaria non dipendenti, si conviene che l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Ente Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell’Assicurato stesso.
La garanzia copre la responsabilità personale dell’Esercente la Professione Sanitaria non dipendente che svolge in favore dell’Ente Assicurato la funzione di Direttore Sanitario ai sensi dell’Art. 5 del DPR 27/03/1969, che esulano dall’attività di diagnosi e cura dei pazienti.
La garanzia copre inoltre la responsabilità personale di tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria che collaborano con la struttura assicurata a qualunque titolo, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura stessa, limitatamente all’esercizio della professione sanitaria svolta presso le strutture sanitarie dell’Assicurato e/o alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome dell’Assicurato.
Per i soggetti di cui al capoverso precedente è fatto salvo il diritto di rivalsa della Società e quello di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916, comma 1, C.C. solo per fatti da loro cagionati con dolo o colpa grave, nei limiti stabiliti dall’Art. 9, comma 6, Legge N. 24/2017, fermo l’obbligo per gli stessi di stipulare una specifica polizza assicurativa per la Colpa Grave di cui all’Art. 10, comma 3, Legge N. 24/2017.
Non viene considerato come Assicurato qualsiasi esercente la professione sanitaria che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’Art. 7, comma 3, Legge n. 24/2017.
Atteso quanto sopra resta inteso tra le parti che la garanzia non si estende alla Responsabilità Civile individuale dell’esercente la professione sanitaria di cui al capoverso precedente, al quale non è attribuita la qualifica di “Assicurato” e per il quale non opera alcun vincolo di garanzia.
Tale garanzia esplica i suoi effetti unicamente a favore dell'Ente Assicurato, rispondendo la Società di tutte le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, anche in forza di condanna solidale del personale sanitario non dipendente, nei confronti del quale la Società potrà esercitare azione di rivalsa ex Art.1916 c.c.
L’Ente Assicurato si impegna anche agli effetti degli artt.1914 e 1915 c.c. a:
- verificare che i tutti gli esercenti la professione sanitaria che abbiano agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente abbiano stipulato una specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell’Art. 10, comma 2, Legge n. 24/2017, a primo rischio rispetto alla presente polizza, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
- fornire su richiesta copia di tali polizze assicurative e dei successivi documenti contrattuali attestanti i rinnovi ed il pagamento dei premi.
Art. 17 – Responsabilità Civile Personale degli Assistiti
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell’ambito dei programmi di inserimento educativo e/o riabilitativo e/o terapeutico e/o neuropsichiatrico.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.
Art. 22 – Validità temporale dell’Assicurazione R.C.T. – Retroattività
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il periodo pregresso indicato in ciascun Certificato di Assicurazione alla Convenzione con il minimo di 10 (dieci) anni.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l’Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.
Art. 23 - Postuma Decennale per cessazione di attività in favore degli esercenti la Professione Sanitaria
In favore degli esercenti la professione sanitaria in garanzia ai sensi della presente polizza per la propria Responsabilità Civile Personale ai sensi dei precedenti Artt. 15) e 16), limitatamente all’esercizio della professione sanitaria svolta presso le strutture sanitarie dell’Assicurato e/o alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome dell’Assicurato e sempre esclusi i soggetti di cui al quinto capoverso del precedente Art. 16), in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa in costanza della presente polizza, la Società concederà un periodo di ultrattività (estendibile agli eredi) della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.
Art. 25 – Farmacia Interna
L’assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dall’esercizio di una farmacia con vendita al pubblico.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività svolta.
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, e, comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
